Pignoramento
Il pignoramento immobiliare successivamente all'ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l'Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.
Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8 mila euro.
Il pignoramento mobiliare prevede che l'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale.
I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.
Il pignoramento presso terzi di crediti consente all’Agente della riscossione di richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto.
Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio.
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