Il modello di Conciliazione delle Camere di commercio
Il modello consente di offrire alle imprese e ai consumatori uno strumento di giustizia alternativa in cui il terzo neutrale deve essere presente all’incontro (in questo distinguendosi da altri meccanismi di composizione amichevole delle controversie) solo per aiutarle a negoziare un accordo.
Nello svolgere tale incarico egli ha un’ampia libertà d’azione e può impostare l’andamento dell’incontro secondo la metodologia che riterrà più adatta al caso specifico.
Le informazioni dovute alle parti Agli utenti del servizio il funzionario preposto offre una serie di indicazioni pratiche per illustrare il funzionamento del tentativo di conciliazione, i vantaggi del suo utilizzo e le modalità con cui il procedimento si svolge, sulla base del Regolamento di conciliazione unico a livello nazionale.
La clausola di Conciliazione
Le parti possono giungere al tavolo di conciliazione di comune accordo quando tale tentativo è previsto da una clausola di conciliazione contenuta nel contratto oggetto della controversia, e che richiama il regolamento di conciliazione della Camera di commercio.
In assenza di tale clausola le parti possono presentare una domanda congiunta, oppure la parte interessata può depositare la richiesta per tentare una conciliazione.
La clausola di conciliazione delle Camere di commercio: Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di commercio di... e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.
La domanda di conciliazione
Per avviare la procedura di conciliazione è sufficiente compilare in ogni sua parte il modulo "Domanda di conciliazione" e farlo pervenire alla segreteria del servizio. È possibile presentare le domande in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dal modulo.
La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il funzionario informa la controparte dell’avvenuto deposito, attraverso una comunicazione scritta, seguita da un contatto telefonico o se possibile tramite posta elettronica.
L’adesione al tentativo di Conciliazione
Non c’è alcun obbligo ad accettare l’invito a conciliare, anche per questo motivo è necessario che il funzionario illustri, nel modo più neutrale, lo scopo della richiesta di conciliazione e i possibili risultati positivi che potrebbero derivare da un incontro. Se la controparte rifiuta viene inviata una comunicazione a colui che ha depositato la domanda e questi sarà libero di decidere quali passi compiere, restando intatto il suo diritto a tutelare i propri interessi, eventualmente anche in sede giudiziale.
L’incontro e il verbale di conciliazione
Se si decide di percorrere la strada della conciliazione viene fissata la data dell’incontro in base alla disponibilità di entrambi i contendenti. Terminato l’incontro, nel caso in cui sia stata raggiunta una soluzione, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione con il quale definiscono la controversia e ogni altro aspetto che si ritenga utile evidenziare, anche in prospettiva di eventuali rapporti futuri. Tale accordo è, a tutti gli effetti, un contratto pienamente efficace per le parti. Quando la legge lo prevede, il verbale di conciliazione acquista efficacia di titolo esecutivo, previo controllo formale da parte del giudice.
Nel caso in cui l’accordo non sia stato raggiunto viene redatto un verbale in cui le parti sottoscrivono di essersi incontrate e di non aver trovato una soluzione.
La riservatezza
Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quello che viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. I soggetti diversi dalle parti presenti all’incontro di conciliazione dovranno sottoscrivere, a tal fine, apposita dichiarazione.
Le norme di riferimento della Conciliazione camerale
Le Camere di commercio sono enti pubblici terzi e neutrali cui il legislatore ha riconosciuto una competenza in materia di conciliazione a partire dalla legge 580/1993.
In seguito ci sono state molte leggi che hanno esteso le competenze delle Camere di commercio in diversi settori.
I conciliatori sono iscritti negli elenchi tenuti dalle Camere di commercio e sono formati sulla base di standard nazionali definiti da Unioncamere.
Le Camere organizzano i corsi articolati in diversi livelli (base, avanzato e di aggiornamento) indispensabili per chi desidera occuparsi di Conciliazione. Fino ad oggi i conciliatori formati dalle Camere di commercio sono stati circa 6000, di cui 1088 solo nello scorso 2007.
Un importante riconoscimento è inoltre arrivato nel 2003 con la riforma del diritto societario che prevede, a livello nazionale, che la formazione dei conciliatori societari debba essere organizzata sulla base degli standard elaborati da Unioncamere.
Fonti:
-camera di commercio industria artigianato e agricoltura di bologna
-uniocamere