Discarico per inesigibilità
Discarico per inesigibilità la legge prevede la possibilità/diritto per l’Agente della riscossione di presentare all’ente creditore una comunicazione di inesigibilità del credito tributario, per sanzioni amministrative, per contributi previdenziali, ecc.. richiesto al contribuente per ottenere, trascorsi 3 anni dalla comunicazione stessa, il discarico cioè l’annullamento delle quote dichiarate non esigibili e la loro cancellazione contabile.
Questa comunicazione può essere presentata soltanto a due condizioni: prima deve essere completato l’iter delle procedure esecutive previsto dalla legge; poi bisogna verificare che il contribuente moroso risulti del tutto o in parte insolvente.
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