Avviso di vendita

L'avviso di vendita e' un atto dell’Agente della riscossione (Adr) notificato e trascritto nelle forme di legge.

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del codice di procedura civile di tale avviso che contiene:

a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

Entro 5 giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede.

In mancanza della notificazione non può procedere alla vendita.

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